Statuto
STATUTO
dell’Associazione Culturale
MADR&LINGUA
Associazione Genitori e Insegnanti per una scuola Europea
ART.1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione denominata Madr&Lingua Associazione Genitori e Insegnanti per una Scuola
Europea, (d’ora in avanti l’Associazione) con sede a Torino in via San Domenico 30. L’Associazione ha
durata illimitata. Essa potrà aderire, per delibera del Consiglio Direttivo, ad una o più organizzazioni
nazionali o sovranazionali, legalmente riconosciute ed ai loro organi periferici.
ART.2 - FINALITA’
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti fini:
la promozione, la diffusione e l’insegnamento delle lingue comunitarie europee e del mondo, nonché
la trasmissione di saperi, tradizioni, usi e costumi dei paesi di riferimento, in special modo nelle strutture
dedicate ai Servizi all’Infanzia e nella Scuola pubblica;
la promozione, in ogni possibile forma, di iniziative di studio, dibattito e formazione finalizzate alla
ricerca ed elaborazione, autonoma ed indipendente, di proposte comuni di trasformazione sociale,
economica e produttiva, culturale e politica ed educativa ed ispirate ai principi di libertà ed eguaglianza,
di democrazia e giustizia nell’interesse della futura cittadinanza attiva;
la promozione, la pratica attiva ed educativa di comportamenti sostenibili dal punto di vista etico ed
ambientale;
la pratica attiva ed educativa del rifiuto della guerra e di qualsiasi forma di dominio, di sfruttamento e
di oppressione e la riconversione di risorse pubbliche attualmente dilapidate per tali pratiche
incostituzionali a favore dei Servizi all’Infanzia e della Scuola pubblica come bene comune;
la difesa dei Servizi all’Infanzia e della Scuola Pubblici come diritto universale delle bambine e dei
bambini, i cittadini di domani, contro ogni forma di esternalizzazione;
la promozione di intese con istituzioni amministrative, educative, accademiche, enti scientifici e
culturali, nazionali ed internazionali nonché soggetti finanziatori pubblici e privati che vogliano farsi
carico del proprio dovere civile di favorire la futura cittadinanza attiva.
ART.3 - ATTIVITA’
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare
della collaborazione con gli Enti locali ed Istituzioni statali, europee ed internazionali, e delle Fondazioni
private anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o partecipando a bandi di gara per
l’assegnazione di servizi, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o
connessi ai propri.
L’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività educativa, formativa, culturale o ricreativa e potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei
propri fini. In particolare:
Promuovere e esercitare attività educative, di insegnamento e formazione connesse con gli scopi sociali,
specialmente nei Servizi all’Infanzia e nella Scuola Pubblica;
Prestare consulenze e servizi ad enti, associazioni, soggetti pubblici e privati in merito ad argomenti e
materie attinenti agli scopi sociali;
Organizzare incontri, convegni, festival, seminari, ricevimenti, feste, spettacoli, laboratori di
formazione, saloni espositivi e altre iniziative affini che possano incentivare, aiutare e pubblicizzare gli
scopi dell’Associazione;
Promuovere ed organizzare scambi internazionali, siano essi turistici, culturali o professionali;
Promuovere ed organizzare progetti interculturali che aiutino l’incontro fra le esperienze di giovani di
nazionalità diverse;
Pubblicare, distribuire e vendere al pubblico ogni suo prodotto nell’osservanza delle norme di legge
che regolano l’editoria.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le
attività marginali previste dalla legislazione vigente.
ART.4 - SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che per il loro oggetto
sociale o per la loro pratica educativa, culturale, sociale, politica, di lavoro o di studio, siano attivamente
coinvolte nell’attività del Comitato medesimo, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono comunque essere Soci anche Enti di varia natura,
organismi cooperativi ed associativi che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui all’art.2 e sono
rappresentati nell’ Associazione a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e
sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell’ente di provenienza. Per diventare Soci bisogna
fare domanda scritta indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale, dichiarando
nella stessa l’accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola all’attenzione del Consiglio
Direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza assoluta sulle stesse. È sempre esclusa la
temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. Per i soci di età inferiore ai 18 anni è
necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore per l’adesione all’Associazione.
Per essere Soci è necessario versare ogni anno una quota associativa deliberata da parte del Consiglio
Direttivo. Se entro tale termine la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota
dell’anno precedente. Per i nuovi Soci la quota deve essere versata all’atto della domanda e dell’importo
totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione di anno. La quota associativa non è soggetta a rivalutazione,
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato ed è intrasmissibile.
ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L’Associazione potrà assumere i suoi soci in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi a seconda delle
mansioni e dei compiti statutari di cui deliberi di farsi carico. È ammesso in ogni caso il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati
dall'Assemblea. La partecipazione all’Assemblea è dovere fondamentale di tutti i soci. L’assenza
ingiustificata a tre consecutivi momenti assembleari comporta 1’immediata decadenza da qualunque carica
sociale. L’ assenza ingiustificata da cinque consecutivi momenti assembleari comporta la decadenza dalla
qualità di socio.
ART.6 - CESSAZIONE SOCI
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per decadenza, recesso ed esclusione.
Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale e chi non intende più partecipare
o collaborare alla vita dell’Associazione e nei casi previsti dall’art.5. Il recesso è volontario e deve essere
comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo.
Può essere escluso il Socio che:
svolge una attività in contrasto con l’Associazione e le sue norme statutarie;
non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali
competenti;
non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
L’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al Socio
con motivazione e con l’assegnazione di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
ART.7 - ALTRI PROVENTI- PATRIMONIO- RENDICONTO
Il principale elemento patrimoniale dell’Associazione sono i proventi derivanti dalle attività svolte presso
Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e sistema scolastico di base, in particolare nella Scuola d’Infanzia Europea,
sotto forma di quote pagate per sostenere e usufruire del progetto di lingua europeo, secondo il principio
“da ciascuno secondo le proprie possibilità”, e in particolare basandosi sulla dichiarazione ISEE, nonché di
contributi pubblici o privati al sistema degli asili nido, scuole dell’infanzia e scolastico di base. Le risorse
economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di
funzionamento della stessa saranno costituite:
1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo di cui all’art.4;
2. dai proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non
soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’ Associazione;
4. contributi dello Stato, degli Enti Locali, dell’Unione Europea e di organismi internazionali
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in qualunque forma nel rispetto delle
norme vigenti. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non possono mai pretendere la
divisione né pretendere la propria quota anche in caso di recesso.
L’Associazione può avere la proprietà di beni mobili ed immobili.
Per ogni esercizio che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve essere redatto un rendiconto da
sottoporre all’Assemblea degli associati da approvare al massimo entro il 30 Giugno di ogni anno. Esso
deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, nonché deve essere affisso alla bacheca della
Scuola dell’Infanzia Europea di via Lodovica 2 a Torino e diffuso in modalità elettronica entro i 15 giorni
precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.
ART. 8 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
ART. 9 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno
una volta all’anno. Compiti dell’Assemblea sono:
L’approvazione del rendiconto; la deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione sociale che il
Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo; la
nomina e l’eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero dei
membri e la durata della nomina; le modifiche dello Statuto e dei regolamenti; sciogliere
l’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera contenente l’ordine del giorno. Tale lettera deve essere
affissa nella sede dell’Associazione, nonché deve essere affissa all bacheca della Scuola dell’Infanzia
Europea di via Lodovica 2 a Torino e diffusa in modalità elettronica almeno quindici giorni prima
dell’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione
dell’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la
metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate ad almeno ventiquattro ore di distanza.
Nelle assemblee ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio
non può avere più di una delega. Hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno tre mesi.
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci che all’atto
della nomina ne determina pure il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:
Elabora il programma annuale di attività; coordina e gestisce le attività dell’Associazione e predispone
i rendiconti annuali; elegge al suo interno il Presidente e il vicepresidente; affida particolari mansioni
ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i
limiti nelle delibere di delega; convoca le Assemblee; amministra il patrimonio sociale; assume e
licenzia l’eventuale personale dell’Associazione fissandone le mansioni e la retribuzione; fissa la quota
sociale. Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso
scritto anche a mezzo fax/e-mail contenente l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno due terzi dei suoi membri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate
a maggioranza assoluta dei presenti. In relazione all’attività svolta potranno essere previsti dei compensi
per i componenti il Consiglio Direttivo.
ART. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione, di fronte a terzi ed in
giudizio ed ha la firma sociale, sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Egli
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le
sue mansioni sono attribuite al vicepresidente che può essere eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente
può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente dura in carica per il tempo
previsto dall’art.10 riguardante il Consiglio Direttivo. Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al
vicepresidente o ad un consigliere nonché, con speciale procura, ad impiegati dell’Associazione.
ART. 12 - MODIFICA DELLO STATUTO
Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio
Direttivo dopo di che verranno sottoposte all’Assemblea e saranno approvate con il consenso del 50%+1
dei Soci presenti.
ART. 13 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L'Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all’articolo precedente può deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità
di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’Associazione, escluso comunque il rimborso
ai Soci.
ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia che dovesse nascere sull’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti nel
rapporto tra i Soci o tra i Soci e l’Associazione, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole
composto da tre persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due
ed in caso di disaccordo con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della
parte più dirigente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura,
insindacabilmente.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono le norme di legge in materia relativamente alle
associazioni non riconosciute.